CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA' N°448 5 MARZO 2002
NORME PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA ECM
Dal 1 gennaio 2002 e' iniziata, per tutti gli operatori sanitari,
la fase a regime della formazione continua disciplinata dagli
articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
La Commissione nazionale per la formazione continua e' stata
costituita con decreto ministeriale 5 luglio 2000; e' in corso il
decreto di ricostituzione della stessa a seguito del decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 8, che ne ha modificato la composizione.
La Commissione nazionale, sentiti gli organismi federativi degli
ordini e collegi professionali, le societa' scientifiche, le
associazioni professionali, le organizzazioni sindacali di categoria
e quelle confederali, nonche' esperti del settore della formazione,
ha elaborato un Programma nazionale per la formazione continua
(E.C.M.) tenendo conto anche delle esperienze degli altri Paesi
dell'Unione europea e degli Stati piu' avanzati.
Il programma, completamente informatizzato, opera tramite
l'apposito sito Web ministeriale E.C.M. (ecm. sanita.it).
Il programma e' stato sperimentato per oltre un anno ed ora ha
iniziato ad essere pienamente operativo limitatamente agli eventi
formativi residenziali.
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dalla
Commissione nazionale, sono stati definiti in un accordo fra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, che e' stato sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 20 dicembre 2001. L'accordo e' pubblicato nel sito
ministeriale.
I criteri per la definizione del contributo alle spese previsto
dall'art. 92, comma 5, della legge n. 388/2000 sono stati stabiliti
con decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in corso di
perfezionamento. Il decreto e' riportato nel sito ministeriale.
Il programma ECM puo', pertanto, ritenersi ormai delineato e
disponibile per tutti gli operatori sanitari, anche se l'esperienza e
le ulteriori fasi sperimentali certamente contribuiranno a meglio
definirlo in tutti i suoi aspetti.
Si riassumono brevemente gli aspetti piu' rilevanti del programma
ECM.
Le fasi del programma - Per agevolare la realizzazione del
programma ECM la Commissione ha ritenuto essenziale un passaggio
graduale dalla attuale formazione autogestita (ossia rimessa alla
responsabilita' del singolo professionista e non vincolata ad
obiettivi nazionali e regionali) a quella disciplinata dal decreto
legislativo n. 502/1992 e finalizzata ad obiettivi predefiniti.
Pertanto, considerata la estrema complessita' e rilevanza del
programma ECM, il numero dei soggetti ai quali e' destinato e le sue
caratteristiche che peculiari, che non hanno corrispondenza in nessun
Paese, la Commissione ne ha previsto la realizzazione attraverso
"tappe" "autonome e progressive", che sono parti dello stesso
progetto.
La prima "tappa" del programma e' riservata agli eventi formativi
residenziali, per i quali e' stata gia' effettuata una sufficiente
sperimentazione (oltre un anno).
La seconda "tappa" del programma concernera' le "attivita'
formative a distanza". L'inizio della tale fase a regime e' stato
differito al secondo semestre del 2002 in quanto la formazione a
distanza necessita di una ulteriore specifica fase sperimentale. Tale
fase sperimentale potra' essere congruamente avviata nel primo
semestre del 2002 in modo da concluderla nel secondo semestre
dell'anno.
La "tappa" conclusiva del programma concernera' l'accreditamento
dei provider (ossia delle societa' scientifiche e degli altri
soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di formazione
continua). L'accreditamento dei provider, che costituira' l'asse
portante del programma ECM, richiede tempi di realizzazione piu'
lunghi. I requisiti, i criteri e le procedure per l'accreditamento
saranno definiti nel corso del 2002; gli accreditamenti potranno
iniziare nel corso del 2003. L'accreditamento dei provider (e la
conseguente assegnazione diretta da parte degli stessi dei crediti
formativi) impone, infatti, una adeguata valutazione di tutti gli
aspetti che lo caratterizzano. Infatti la "delega" ai singoli
provider di provvedere all'attribuzione dei crediti richiede, a
fronte dell'autonomia agli stessi riconosciuta, un sistema di
garanzie non tanto in materia di requisiti e di verifica della loro
sussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia di strumenti
per la verifica della qualita' dell'offerta formativa e della
correttezza dei comportamenti; strumenti che sono tuttora allo studio
della Commissione in quanto, fra l'altro, le esperienze degli altri
Paesi sono solo in parte utili per essere trasferite nel nostro
Paese.
Inizio "fase a regime" della formazione residenziale - La prima
tappa del programma e' stata circoscritta alla formazione
residenziale che e' patrimonio comune di tutte le categorie
professionali e che e' quella piu' sperimentata. La data di inizio
formale della fase a regime per gli eventi residenziali e' stata
fissata al 1 gennaio 2002 con riferimento alle richieste di
accreditamento degli eventi formativi che si svolgeranno a partire
dal 1 aprile 2002.
Soggetti coinvolti - A partire dal 1 gennaio 2002, il programma
dell'ECM e' applicato a tutte le categorie professionali sanitarie
(dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioe' a circa
800.000 professionisti. E' escluso dall'obbligo dell'ECM il personale
sanitario che frequenta, in Italia e all'estero, corsi di formazione
post-base propri della categoria professionale di appartenenza (corso
di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina
generale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) per
tutti gli anni compresi nell'impegno formativo. Sono esclusi,
altresi', dall'obbligo dell'E.C.M., i soggetti che usufruiscono delle
disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' in
materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il
periodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette
disposizioni.
Procedure - Fermo restando che l'accreditamento degli eventi
formativi inizia a partire dal 1 gennaio 2002, e' stato stabilito in
generale: che le richieste di accreditamento devono essere prodotte
almeno novanta giorni prima dalla data di inizio dell'evento (e non
prima comunque di centottanta giorni); che la richiesta sara'
pubblicata automaticamente nel sito Web ministeriale in una apposita
sezione denominata "eventi in attesa di accreditamento"; che di norma
entro un mese dalla richiesta (se il provider ha rispettato tutte le
prescrizioni per l'accreditamento) l'evento sara' pubblicato nel sito
Web ministeriale unitamente al punteggio attribuito all'evento in una
apposita sezione denominata "eventi accreditati e crediti
attribuiti".
Crediti formativi - I crediti per il primo quinquennio sono stati
fissati in complessivi 150 (come gia' previsto dalla Commissione
nella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizione
di crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto
anno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% del
debito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale del
doppio del debito formativo previsto per l'anno.
Fermo restando che, nella fase a regime, anche per uniformita' con
i sistemi piu' avanzati degli altri Paesi, il numero dei crediti da
raccogliersi da parte del singolo operatore sara' di 150 in tre anni,
la Commissione per la formazione continua ha ritenuto piu' opportuno
attuare, nella fase di avvio, una progressione nel numero di crediti
acquisibili annualmente in un programma quinquennale cosi' definito:
2002: crediti 10 (per un impegno temporale di 8/10 ore di
formazione residenziale: 1/2 giorni di e.c.m.);
2003: crediti 20 (per un impegno temporale di 15/24 ore di
formazione residenziale: 2/3 giorni di e.c.m.);
2004: crediti 30 (per un impegno temporale di 25/35 ore di
formazione residenziale: 3/4 giorni di e.c.m.);
2005: crediti 40 (per un impegno temporale di 30/45 ore di
formazione residenziale: 4/6 giorni di e.c.m.);
2006: crediti 50 (per un impegno temporale di 38/62 ore di
formazione residenziale: 6/8 giorni di e.c.m.).
La progressione dei crediti tiene conto del fatto che per l'anno
2002 la fase di acquisizione dei crediti inizia ad aprile, che la
formazione a distanza sara' attivata nel secondo semestre dell'anno
2002 e che per molte categorie non esiste allo stato una offerta
formativa sufficiente e che e' prevedibile un progressivo adeguamento
dell'offerta formativa stessa per tutte le categorie.
Il numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ogni
anno e nel quinquennio, e' uguale per tutte le categorie.
Valutazione eventi - La valutazione degli eventi residenziali e
delle altre forme di attivita' formativa sara' effettuata con i
criteri pubblicati nel sito Web del Ministero della salute.
Contribuzione - Il contributo previsto dall'art. 92, comma 5, della
legge n. 388/2000, e' necessariamente correlato alle varie tipologie
di eventi e attivita' formative (eventi e attivita' residenziali o a
distanza, ecc.) e dei provider (aziende sanitarie pubbliche e
private, societa' scientifiche, ecc.). La Commissione ha, quindi,
ritenuto di definire i criteri per la determinazione dei contributi
contestualmente alla disciplina di accreditamento dei vari eventi e
attivita' formative nonche' dei provider. Conseguentemente in questa
fase, nella quale sono accreditati esclusivamente i singoli eventi
formativi residenziali, la Commissione nazionale si e' limitata a
definire i criteri per la determinazione dei contributi per gli
eventi residenziali.
Per gli eventi residenziali il contributo e' stato fissato in
rapporto al numero dei crediti formativi attribuiti all'evento
partendo dalla misura minima fissata dalla legge, Euro 258,23, pari a
L. 500.000, fino alla misura massima di Euro 774,69, pari a L.
1.500.000.
Centri formativi ECM - La Commissione nazionale per la formazione
continua ha ritenuto che, per la realizzazione del programma ECM, sia
essenziale il ruolo delle aziende sanitarie (pubbliche e private) e
la contestuale creazione di una rete territoriale di centri di
formazione. La necessita' di disporre di un numero di eventi
formativi sufficiente a soddisfare le esigenze formative di circa
800.000 utenti rende, infatti, urgente la disponibilita' di un numero
adeguato di sedi di formazione, quanto piu' possibile articolate nel
territorio, cosi' da ridurre al minimo gli spostamenti dal luogo di
lavoro, i disagi correlati ed i relativi oneri economici.
E' importante che ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario o
struttura sanitaria di consistenza adeguata e, comunque, ogni
struttura pubblica o privata che sia interessata alla erogazione di
eventi formativi, e che quindi sia disposta a chiederne
l'accreditamento alla Commissione nazionale, predisponga:
le sedi ove fare svolgere le attivita' seminariali, di gruppo, di
discussione, di lezione relative alla formazione continua;
un programma plurimensile (con cadenza almeno trimestrale) che
garantisca a tutte le categorie di personale dipendente o comunque,
anche se non dipendente, interessato, e soprattutto residente nel
territorio viciniore, di poter accedere alle diverse attivita' e di
ottenere quindi i relativi crediti formativi.
I vantaggi di questa "territorializzazione" della formazione
continua sono evidenti:
il personale dispone di attivita' formative in loco;
si atta un considerevole risparmio nel rimborso di spese di
viaggio e di soggiorno;
le attivita' formative si svolgono nell'ambito delle ore
obbligatorie di formazione previste dai contratti di lavoro;
le attivita' formative possono essere offerte dalla azienda ad
altre strutture che potrebbero essere interessate all'acquisto di
pacchetti predisposti in altre sedi e da altre strutture;
le competenze per le attivita' formative, sia di docenza che
tutoriali, possono essere in buona parte reperite tra il personale
stesso;
i programmi possono corrispondere piu' direttamente ai bisogni
formativi del personale, il quale puo' bene contribuire alla
individuazione dei bisogni formativi e delle forme di aggiornamento
ritenute piu' utili o urgenti;
diverse aziende viciniori possono consorziarsi, suddividendosi i
compiti della produzione di eventi formativi, e condividendoli per i
loro utenti;
il controllo della qualita' della formazione diviene piu'
agevole.
I centri formativi aziendali ossia l'organizzazione intraaziendale
della formazione continua anticipera', cosi', il passaggio alla terza
fase del sistema nazionale di formazione continua, nella quale
saranno accreditati dalla Commissione nazionale non piu' i singoli
eventi, ma i provider, ai quali sara' delegata la assegnazione dei
crediti formativi.
La attivazione della rete territoriale della formazione continua
offrira' enormi vantaggi anche per le regioni, in quanto proprio in
questi centri territoriali si svolgera' la formazione relativa agli
obiettivi formativi regionali previsti dalla legge.
Per favorire l'attivazione della rete territoriale e' stato
previsto che i Centri di formazione aziendale possano utilizzare lo
strumento del "progetto formativo", costituito da piu' eventi, anche
di diversa tipologia, caratterizzati da uno specifico ed unitario
obiettivo e dai medesimi destinatari.
Infine, va ricordato che la attivazione dei centri territoriali di
formazione non esclude, ove ritenuto opportuno, la sopravvivenza
delle forme piu' tradizionali di formazione (congressi, ecc.).
Cio' premesso, si ritiene opportuno, anche per evitare errate
interpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla Commissione
nazionale e per assicurare la massima regolarita' nello svolgimento
del programma ECM a garanzia sia degli organizzatori che degli
operatori, ribadire alcuni aspetti dell'attuale fase di attuazione
del programma ECM:
la fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenziali
ed a distanza si e' definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001;
per gli eventi formativi residenziali la fase a regime e'
iniziata il 1 gennaio 2002; la possibilita' di acquisizione dei
crediti e' iniziata con gli eventi formativi residenziali che si
svolgeranno a partire dal 1 aprile 2002;
per gli eventi formativi a distanza la fase a regime iniziera'
dopo una ulteriore fase di sperimentazione, limitata ad alcune
aziende sanitarie, che si concludera' nel secondo semestre del 2002;
la data della fase di inizio a regime della formazione a distanza,
che non e' stata ancora fissata dalla Commissione, sara'
tempestivamente comunicata nel sito ministeriale;
nella fase sperimentale conclusa nel 2001 sono stati accreditati
esclusivamente gli eventi residenziali e le specifiche attivita'
formative a distanza e non anche gli organizzatori degli eventi e
delle attivita' (provider);
anche nell'attuale fase a regime continuano ad essere accreditati
esclusivamente i singoli eventi formativi residenziali e non anche
gli organizzatori degli stessi;
la "registrazione dell'organizzatore", ossia la procedura
prevista per ottenere la utenza e la password e' finalizzata a
consentire esclusivamente l'accreditamento degli eventi e delle
attivita' formative da parte dell'organizzatore stesso;
la "registrazione dell'organizzatore" non e' assimilabile a
nessun effetto all'"accreditamento delle societa' scientifiche e dei
soggetti pubblici e privati" disciplinato dall'art. 16-ter del
decreto legislativo n. 502/1992;
lo "accreditamento" dei provider sara' possibile solo dopo che la
Commissione nazionale per la formazione continua avra' stabilito,
come prescrive la legge, i requisiti per l'accreditamento dei
provider e dopo l'accertamento del possesso dai parte dei provider
stessi dei predetti requisiti;
la "registrazione" e la partecipazione di un organizzatore di
eventi e attivita' formative al programma di formazione continua
(fase sperimentale e fase a regime) non conferisce all'organizzatore
stesso alcun diritto o pretesa a chiedere ed ottenere successivamente
lo "accreditamento" come provider;
i crediti attribuiti nella fase sperimentale (sia alle attivita'
formative residenziali sia ad alcune attivita' formative a distanza)
non sono validi ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi
prescritti per il primo quinquennio del programma ECM (2002/2006),
anche se, ovviamente, possono essere richiamati nel proprio
curriculum professionale o documentati ad altri fini.
Gli organizzatori di eventi formativi devono far presente quanto
suesposto anche nelle loro iniziative promozionali e nei rapporti con
i singoli utenti. Eventuali comportamenti in contrasto costituiscono
motivo ostativo all'accreditamento degli eventi residenziali proposti
ed al successivo accreditamento degli organizzatori stessi.
Per quanto concerne il controllo sulla qualita' degli eventi dei
providers e del programma degli eventi stessi, esso verra' realizzato
da appositi referees appartenenti alle societa' scientifiche
rappresentative delle diverse professioni, sia singole che associate
in strutture di tipo federativo, quali la FISM (Federazione delle
societa' medico-scientifiche italiane).
Nel futuro prossimo i crediti saranno necessari per validare
l'esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera.
Il Ministro: Sirchia | LINK CORRELATIINFORMAZIONI UTILI POL.it l'Associazione culturale che edita questo sito ha sviluppato un progetto specifico indirizzato all'e-learnig. Si tratta di uno strumento didattico molto avanzato che prevede, accanto all'uso di tecnologie multimediali di fruizione, il controllo completo dell'avvenuto apprendimento dei contenuti dei corsi.
Il sistema didattico nato per la fase sperimentale del PROGETTO ECM del Ministero della Sanità si presta ad essere usato per tutti gli ambiti del sapere medico per corsi indirizzati a tutte le categorie degli operatori delal Sanità.
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